Stress lavoro correlato

Stress lavoro correlato e benessere organizzativo

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F.A.Q. su Psicologi e stress lavoro-correlato (SLC)

a cura di M. Depolo, Docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni dell'Università di Bologna

Pubblicato su “Bollettino d’informazione dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna” Settembre 2010, n. 1 Anno XV.

 

Le parti evidenziate in verde sono nostre. Tutti i documenti di riferimento, citati nell'articolo, sono reperibili gratuitamente su questo sito. 

 

Chi effettua la valutazione e la successiva certificazione deve essere per forza uno Psicologo oppure ci sono altre figure professionali che possono fare ciò?

Ai fini delle attività di valutazione dello stress lavoro-correlato (SLC), come definite dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, il requisito soggettivo dell'iscrizione all'Albo non emerge direttamente. Nessuna delle attività previste dal Decreto Legislativo 81/2008è infatti rivendicabile in senso stretto come un atto riservato allo Psicologo professionista, in base alle leggi vigenti, ad eccezione delle diagnosi psicologiche che si effettuassero per definire l'idoneità lavorativa. Sarà ovviamente interesse dell'Ordine, delle Associazioni scientifico-professionali e del singolo professionista segnalare che lo Psicologo è particolarmente qualificato per contribuire in tutte le fasi del processo previsto dal D.Lgs. 81/2008, ma che è specialmente qualificato per:

  • effettuare diagnosi e interventi che richiedono la previsione di come le persone si potranno comportare in futuro in condizioni determinate (ad es. in presenza di stressori potenziali);
  • valutare la risposta media alla presenza di stressori potenziali collegati al posto di lavoro;
  • valutare la percezione del rischio da parte di lavoratori con caratteristiche, qualifiche e responsabilità diverse.

È necessario avere una competenza specifica nella psicologia del lavoroper la valutazione del rischio SLC?

Giuridicamente no (vedi risposta l). Tuttavia dal punto di vista deontologico appare difficile che uno Psicologo possa offrire al cliente un efficace contributo professionale nel campo della valutazione SLC senza possedere una competenza nel campo della psicologia del lavoro e delle organizzazioni e/o della salute occupazionale. La valutazione del rischio SLC nei contesti lavorativi è attività professionale diversa da una diagnosi individuale di patologia da stress.

Che valore hanno i corsi e le certificazioni offerti sul mercato per diventare un "esperto" della valutazione del rischio SLC?

Nessuna figura professionale è per definizione indicata (o non indicata) dalla legge come abilitata a operare la valutazione SLC. Non solo: la parola "certificazione" della valutazione SLC è assente dal D.Lgs. 81/2008Le forme di autopromozione riguardanti attività formative presenti sul mercato (ad esempio: "in linea con la normativa vigente"; "risponde ai requisiti del Decreto 81"; "approccio certificato" ecc.) sono per l39;appunto da considerarsi autodichiarazioni del privato venditore e, come tali, non hanno alcun valore legale.

Qual è lo strumento (test, questionario) migliore per fare la valutazione del rischio da SLC?

Allo stato, non esiste un consenso (e tanto meno un dato normativo) su alcuno strumento indica bile come di per sé capace di esaurire la valutazione dello SLC. Ciò significa che lo Psicologo avrà cura di scegliere quelli che rispondono a requisiti di comprovata affidabilità e validità scientifica (come del resto è tenuto a fare secondo Codice Deontologico per qualsiasi strumento professionale, in qualsiasi campo di attività). Ciò significa anche che lo Psicologo - come avviene in tutti i suoi campi di attività - non delegherà soltanto ad automatismi di calcolo (collegati ad es. alle risposte di un questionario) la sua diagnosi sull'esistenza o meno di un rischio SLC.

È meglio una valutazione oggettiva (dati di infortunio, assenza, malattia e simili) o soggettiva (ad es. con questionari rivolti ai lavoratori)?

Se si legge la definizione di stress alla base del testo legislativo ("Lo stress è una condizione che [. .. ] è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. [ ... ] individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita. "), emerge che il modo in cui le persone percepiscono gli stressori è parte del rischio stesso di SLC

Di conseguenza, è bene ricordare che una corretta valutazione del rischio di SLC non appare possibile senza qualche forma di valutazione delle percezioni dei lavoratori. La dizione "qualche forma" indica che i metodi di raccolta di tali percezioni possono essere diversi (questionari, focus group, testimoni privilegiati, ecc.) ma che dati di questo tipo (c.d. "soggettivi") non possono mancare in una valutazione professionalmente buona.

Ci sono documenti ufficiali che dicano come si deve procedere concretamente per fare la valutazione del rischio da SLC?

Le uniche indicazioni normative in materia di SLC sono quelle contenute nel D.Lgs. 81/2008 e qui nulla viene detto su come concretamente si debba procedere. Si è in attesa dell'individuazione delle linee-guida, le quali (anche per gli strumenti e le metodiche) sono compito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del d.l. 81/2008). Esistono poi altri documenti, che rappresentano prese di posizione, orientamenti, opinioni di enti o associazioni. Tra questi: ISPESL (Proposta metodo logica per la valutazione dello stress lavoro-correlato", http://www.ispesl.it/pubblicazioni/index.asp#pubbl2 - Marzo 2010) e il Comitato Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro C'Valutazione e Gestione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato: Guida Operativa" - Marzo 2010, scaricabile da molti si ti Web). Anche il nostro Ordine Regionale ha pubblicato un documento ("Buone pratiche di intervento sullo stress lavoro-correlato", http://www.ordpsicologier.it/home.php?mItem=168&Lang=it&Item=linee+guida - Dicembre 2009).

Quale compenso professionale è possibile chiedere?

Il tariffario ufficiale non dà molte indicazioni, tradizionalmente centrato come è sugli interventi psicoterapici e - in larga misura - di tipo individuale. La valutazione dello SLC, se è compiuta con l'attenzione professionale richiesta alle specificità di ogni contesto lavorativo e se non è limitata all'applicazione automatica di formule di calcolo del rischio a fronte di risposte a un questionario, è sicuramente tra le prestazioni di più alto livello professionale per lo psicologo. Questa prestazione professionale si può comporre di più parti. Alcune di queste sono assimilabili a rilevazioni mediante questionari o interviste. Altre parti (ad es. la formulazione dei suggerimenti per le azioni correttive), appartengono alla categorie delle valutazioni diagnostiche complesse. Il costo finale risulta dalla composizione di queste singole parti e dalla complessità della valutazione stessa.

Si presti attenzione al fatto che sono in atto nel mercato forme di vero e proprio dumping, tese a garantire a costi molto bassi (anche 200 o 300 Euro) una valutazione aziendale del rischio SLC Spesso si tratta di valutazioni che si pretendono attendibili semplicemente perché fondate su indici quantitativi, talvolta compiute a distanza, consegnando al datare di lavoro un questionario da compilare o da far compilare.

Riassumendo, non è possibile dare indicazioni generali di costo. Si può tuttavia supporre che, per un'azienda di dimensioni contenute, con una sola sede fisica di lavoro, una complessità organizzativa contenuta (ad es. una sola linea di prodotto) e senza particolari segnali di allarme (lavorazioni pericolose, turnover molto elevato, elevata conflittualità, ... ) l'intervento potrebbe articolarsi in una media di: 0,5 giornate per la raccolta dei dati oggettivi, l giornata di visita diretta in azienda e interviste ai lavoratori (o focus group) e 1,5 giornate per l'analisi dei dati e la redazione del rapporto professionale che farà da base al documento di valutazione del rischio, contenente anche le prescritte indicazioni per gli interventi correttivi. La tariffa giornaliera è funzione di troppi parametri che riguardano le condizioni di mercato e la strategia professionale del singolo Psicologo, per poter indicare un importo preciso. Tuttavia è comunque molto difficile che un professionista possa credibilmente e dignitosamente proporsi per attività di medio-alta complessità per meno di 4/500 Euro a giornata.