Stress lavoro correlato

Stress lavoro correlato e benessere organizzativo

 

2. FUNZIONI DELLO PSICOLOGO PER LA SALUTE LAVORATIVA

Per delineare le funzioni dello psicologo è importante fare riferimento anche all’Accordo Interconfederale siglato il 9 giugno 2008 per recepire l’Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato, che era stato definito l’8 ottobre 2004. In particolare gli artt. 4 e 6 indicano le attività da svolgere, che richiamano diverse aree nelle quali lo psicologo ha competenze specifiche.

2.1 Attività dello psicologo

Lo psicologo ha competenze professionali adeguate e utili in diverse fasi delle attività previste dal Dlgs. 81/2008. Più precisamente, interviene utilmente ne:

1) la individuazione e valutazione dei rischi.

2) le attività di prevenzione (ad esempio: formazione del personale; comunicazioni inerenti la salute e i rischi lavorativi; consulenza alla gestione del sistema organizzativo).

3) l’azione di sorveglianza (ad esempio: consulenza sul ruolo che esercitano la percezione del rischio, l’informazione e la formazione per la sicurezza, nonché il sistema dei controlli e delle sanzioni sui comportamenti di sicurezza e tutela della salute).

4) la determinazione dell’idoneità lavorativa per quanto riguarda la consulenza su fattori di natura psicologica.

Va ricordato che la competenza dello psicologo può rappresentare un “valore aggiunto” anche nello svolgimento delle fasi successive alla valutazione in senso stretto. Ciò attraverso:

1) l’elaborazione dei dati con tecniche più o meno sofisticate, ma focalizzate principalmente sulla diagnosi organizzativa e sull’identificazione di associazioni tra stressors e loro effetti;

2) l’interpretazione accurata dei dati e restituzione secondo modalità di comunicazione efficace;

3) i suggerimenti per interventi migliorativi (correttivi e preventivi) integrabili con il funzionamento quotidiano dell’organizzazione;

4) la progettazione e realizzazione interventi informativi e formativi sui rischi specifici di stress lavoro-correlato, basati su tecniche efficaci di attivazione dell’apprendimento dei lavoratori.

2.2 Riserva di legge (l. 56/1989 “Ordinamento della professione di psicologo”) Nessuna delle attività citate è rivendicabile in senso stretto come un atto riservato allo psicologo professionista, in base alle leggi vigenti, ad eccezione delle diagnosi psicologiche che si effettuassero per definire l’idoneità lavorativa. Sarà cura dell’Ordine, delle Associazioni scientifico-professionali e del singolo professionista segnalare che lo psicologo è qualificato per contribuire in tutte le fasi del processo previsto dal Dlgs. 81/2008, ma che è specialmente qualificato per:

1) effettuare diagnosi e interventi che richiedono la previsione di come i membri dell’organizzazione si potranno comportare in futuro in condizioni determinate (ad es. in presenza di stressori potenziali);

2) valutare la risposta media alla presenza di stressori potenziali collegati al posto di lavoro;

3) valutare la percezione del rischio da parte di lavoratori con caratteristiche, qualifiche, responsabilità diverse

2.3 Requisiti professionali

Lo svolgimento delle funzioni sopra descritte richiede necessariamente allo psicologo il possesso dell’abilitazione professionale nella sezione A. In aggiunta, appare indispensabile precisare che soltanto una adeguata qualificazione nel campo della psicologia del lavoro e delle organizzazioni può costituire il requisito formativo necessario (3).