Stress lavoro correlato

Stress lavoro correlato e benessere organizzativo

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazione del D.L. 78/2010, attribuisce all'INAIL le funzioni svolte in passato da parte dell'ISPESL e dell'IPSEMA. In particolare, dall’accorpamento dei tre Enti, Inail (10.848 unità di personale), Ispesl (circa 1200 unità di personale di cui circa 750 ricercatori) e Ipsema (230 unità di personale), si intende far nascere il "Polo della salute e della sicurezza nel lavoro”.

Da un punto di vista organizzativo, come sottolineato anche dal Ministro Tremonti, l'istituzione di un Ente unico per la salute e la sicurezza nel lavoro, con natura di ente pubblico non economico e con conseguente soppressione degli istituti che in essa confluiscono, si giustifica con l'esigenza di concentrare presso un unico soggetto tutti i compiti relativi alla sicurezza nel lavoro, o per certi versi intimamente connessi, anche in considerazione del fatto che Inail, Ispesl e Ipsema, oltre ad erogare le prestazioni di propria competenza, già esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in una logica di sistema con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Brevi cenni sugli ambiti di intervento degli tre Enti prima di questa Legge.

L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - ISPESL - è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. E’ organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato, preposti ai settori della salute - dell'ambiente - del lavoro - della produzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Supporta il S.S.N., fornendo informazioni, formazione, consulenza ed assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; può svolgere certificazione e vigilanza, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale - Aziende ospedaliere e presidi Sanitari.

L’ISPESL opera, avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà dell’azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e cura programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, della promozione della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Svolge direttamente, anche attraverso i propri centri di ricerca dislocati sul territorio nazionale, attività di studio e di ricerca scientifica, con sperimentazione ed elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all’evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi. E’ titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime ed effettua verifiche a campione degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche in tutte le attività lavorative; effettua attività di ispezione e controllo nelle industrie a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate attività.

E’ organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori. E’ tenuto a svolgere attività di Organismo Notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato (PED, TPED, SVP, ATEX); effettua la certificazione e il riconoscimento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali.

Effettua la sorveglianza epidemiologica attraverso i sistemi di registrazione delle esposizioni (registri di esposizione ad agenti cancerogeni e biologici); è deputato alla conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio e delle relative annotazioni individuali, contenute nei registri di esposizione, dei lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro con esposizione ad agenti cancerogeni e biologici, nonché dei documenti sanitari personali degli esposti a radiazioni ionizzanti (D.Lgs 230/95 e s.m.i.) .

ISPEMA: L’IPSEMA nasce nel 1994 quando un decreto legislativo ricompone in un unico Ente le attività per i lavoratori del mare fino ad allora svolte dalle Casse Marittime. La protezione per i marittimi risale, però al Medioevo. La navigazione, infatti, è stata percepita dall’uomo sempre come un pericolo e le prime forme di protezione dei marittimi si rintracciano negli statuti delle città marinare e ancora prima. Genova, Napoli e Trieste sono state le città-fulcro di questa assistenza, perché lì nacquero all'inizio del Novecento i "Sindacati", trasformati nel 1933 in "Casse Marittime", fino alla nascita dell'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo. L’IPSEMA assicura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale della navigazione marittima, accerta e riscuote contributi dai datori di lavoro, ed eroga le prestazioni previdenziali per gli eventi di malattia e maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione aerea. L’ultima competenza assegnata all’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo è, dal 2006, la certificazione a fini pensionistici dell’eventuale esposizione dei marittimi alle fibre di amianto.

L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue una pluralità di obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa. L’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti. La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale. Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico l’INAIL realizza inoltre importanti iniziative mirate al monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al finanziamento imprese che investono in sicurezza.

L’INAIL, come altri enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, è titolare di un potere di vigilanza teso a prevenire ed impedire atti illeciti contrari ai suoi scopi istituzionali. Gli ispettori dell’Istituto agiscono in veste di pubblici ufficiali e, come tali, sono titolari di poteri di ispezione, accertamento, diffida e contestazione, ma anche di specifici doveri, la cui inosservanza li rende soggetti anche a sanzioni penali. I loro compiti, in parte assimilabili a quelli svolti da ispettori di altri Enti, sono di:

  • verifica della regolarità contributiva, mediante esame dei libri paga e matricola e di ogni altro utile documento;
  • individuazione del lavoro sommerso o irregolare.

La loro attività è inoltre correlata alla funzione assicurativa dell’Istituto, con lo svolgimento di accertamenti:

  • sui processi produttivi aziendali ai fini dell’applicazione delle Tariffe dei premi;
  • sulla indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali denunciati;
  • sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro o di terzi per reati connessi in violazione delle norme di prevenzione ed igiene sul lavoro.

L’Inail provvede anche al pagamento di indennità giornaliere nei casi di inabilità che comporta l’astensione dal lavoro (dal quarto giorno di assenza in poi), di rendite dirette per inabilità permanenti superiori al 10% e di rendite a superstiti in caso di morte del lavoratore assicurato.

Cosa cambia con l’approvazione della Legge n. 122 del 30 luglio 2010?

E’ evidente che l’attività svolta dall’ISPEMA ricalca quella svolta dall’INAIL ed il passaggio dell’assicurazione dei lavoratori marittimi all’INAIL non dovrebbe creare particolari novità per la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni, almeno dopo il necessario assestamento del periodo transitorio.

Qualche interrogativo può sorgere invece per il passaggio delle competenze dell’ISPELS all’Inail, in quanto le competenze tecniche, di studio, sperimentazione e consulenza dell’organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale devono essere poi prestate dall’Inail che ha avuto in passato una competenza più ristretta, relativa principalmente agli infortuni e alle malattie professionali, ma non relative ai rischi di epidemia o di certificazione di conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori. Per poter esprimere un giudizio sarà necessario attendere l'emanazione dei previsti decreti interministeriali non regolamentari riguardo alle nuove competenze dell’INAIL: attendiamo la pubblicazione dei contenuti sul sito dell’istituto.

E a coloro che temono un “conflitto di interessi” tra emanazione di linee guida/di conformità (ex ISPELS) e riconoscimento di infortunio con eventuale relativo pagamento (INAIL)?

Oltre a quanto appena detto (attendere l'emanazione dei previsti decreti interministeriali), possiamo sottolineare che i premi assicurativi che il datore di lavoro paga all’INAIL per i propri dipendenti, sono calcolati in percentuale crescente in base a due parametri:

  • pericolosità dell’attività svolta
  • frequenza degli infortuni sul lavoro

Ora, è chiaro che datori di lavoro, i lavoratori e l’INAIL sono legati a “doppio filo”: se aumentano gli incidenti sul lavoro, aumentano sì i contributi che il datore di lavoro deve versare, ma aumentano altresì i risarcimenti che l’INAIL deve riconoscere ai lavoratori infortunati! Quindi, salvo specifiche novità nei prossimi decreti, nulla dovrebbe cambiare in modo sostanziale.