Stress lavoro correlato

Stress lavoro correlato e benessere organizzativo

 

Note

  1. Il gruppo di lavoro composto dal Prof. Guido Sarchielli, dal Prof. Marco Depolo, dal Dott. Federico Ricci, nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, con Delibera del 12 dicembre 2008, ha elaborato il presente documento di orientamento per le “Buone pratiche di intervento sullo stress lavoro-correlato”, in relazione al mandato ricevuto di fornire indicazioni operative per affrontare con adeguatezza le valutazioni e gli altri interventi previsti dal D.Lgs 81/2008.
  2. Con particolare riguardo ai danni di origine psicosociale e alla loro valutazione si vedano: Art. 11 Dlgs 151/01 Testo unico disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno maternità (prevede la valutazione dei rischi tra i quali quelli alla lettera G dell’allegato C “fatica mentale”); DM 27/04/04 Elenco malattie per le quali è obbligatoria la denuncia; Lista II “malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro”; Dlgs. 38/00, art.55 “Danno biologico (“lesione dell’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”); Codice civile art.2087 (“adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che , secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”). Per quanto riguarda aspetti di natura preventiva si veda ad esempio il DPCM 24/03/04 “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche Amministrazioni”.
  3. Per determinare i requisiti minimi di competenza nel settore e predisporre forme di accreditamento da parte dell’Ordine, è possibile prendere a riferimento il livello di competenza indicato nel documento dell’Advanced Certificate in W&O Psychology (www.eawop.org/web/?cat=47). Il documento, proposto dalla Associazione scientifico-professionale unitaria EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology) è attualmente (maggio 2009) all’approvazione delle competenti Associazioni nazionali europee del settore.
  4. Pur non intendendo richiamare la copiosa letteratura scientifica in materia si suggerisce di tenere presenti, ad esempio, le classificazioni degli stressors in: www.osha.europa.eu/publications/reports/203/stress_en.pdf.; Cox, T., Griffiths, A. e Rial-Gonzales, E. (2000). Work-related Stress. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities; programma PRIMA-EF (www.prima.org).
  5. Il coinvolgimento dei lavoratori e, soprattutto dei loro rappresentanti sindacali, non solo è funzionale al buon esito della valutazione e degli interventi sui fattori di stress lavoro-correlato, ma è richiesto dall’accordo interconfederale fra le parti sociali. Inoltre, tale accordo diviene rilevante a proposito della stessa utilizzazione di strumenti di misura dello stress (questionari) che, per altro, devono essere coerenti con quanto previsto dallo statuto dei lavoratori (L. 300/70).
  6. da: www.osha.europa.eu/it/topics/riskassessment
  7. L'Agenzia è un'organizzazione “tripartita” con sede a Bilbao; ciò significa che essa opera collaborando con i governi, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Essa si pone come punto di riferimento tecnico unico per il reperimento di informazioni sulla SSL. L'Agenzia commissiona, raccoglie e pubblica nuovi studi e statistiche sui rischi della SSL.
  8. Affinché l’offerta di collaborazione dello psicologo alle aziende sia reputata adeguata e conveniente essa dovrà presentare i requisiti di qualità, sostenibilità e corrispondenza ai bisogni che rendano possibile dimostrare il valore aggiunto degli interventi dello psicologo rispetto a quelli di altri professionisti.